La copertura contro la malattia selezionata da F&P Insurance Broker è costruita per fornirti un aiuto finanziario per qualsiasi tipo di malattia. Puoi scegliere e modulare a piacere le coperture sulla base delle tue esigenze di tutela familiare.
La polizza MALATTIA è estremamente utile qualora si sia costretti a fronteggiare visite
specialistiche urgenti e costose, oppure a sottoporsi a trattamenti medici onerosi, in
seguito ad una malattia.
Chiunque abbia la necessità di tutelarsi da perdite economiche derivanti da una malattia,
come i lavoratori privi della possibilità di contare su un reddito fisso proveniente da
un lavoro dipendente e stabile, dovrebbe sottoscrivere un’assicurazione contro la malattia.
I vantaggi delle polizze malattia sono molteplici: esse consentono di salvaguardare il reddito
in caso di infermità e contemporaneamente di coprire le spese mediche impreviste.
Specialmente in ragione della seconda caratteristica, questi tipi di polizza sono molto richiesti
per i viaggi all’estero poichè, in assenza di copertura sanitaria, un imprevisto medico come
la necessità di trattamenti d’urgenza o un intervento ospedaliero, può risultare costosissimo
(anche decine di migliaia di euro).
L’assicurazione malattia garantisce invece una copertura sanitaria senza imprevisti, quando
ci si trova lontano dall’Italia e dal suo Sistema Sanitario Nazionale.
Le coperture più comuni di cui godono i beneficiari di assicurazioni sulla malattia sono:
Diaria per ciascun giorno di ricovero ospedaliero. Ove previsto, questo tipo di polizza
prevede anche un indennizzo per la convalescenza post-ricovero.
Rimborso delle spese mediche: questa formula assicurativa garantisce un indennizzo sia
per ricoveri ed interventi chirurgici, sia per onorari dei medici, sia per accertamenti
diagnostici e trattamenti di fisioterapia.
Indennizzo nei casi di invalidità permanente (parziale o totale).
Riscossione di un capitale o di una rendita vitalizia in caso di mancata autosufficienza.
Negli ultimi due casi, il beneficiario può in genere scegliere di ricevere il capitale in
un’unica soluzione, oppure riscuotere l’indennizzo mensilmente, garantendosi una rendita vitalizia.
I contratti dei rami danni con una durata pluriennale, stipulati prima del 15.08.2009,
possono essere disdetti annualmente alla loro scadenza con un preavviso di 60 giorni
tramite raccomandata con avviso di ricevimento (legge Bersani).
I contratti dei rami danni con una durata pluriennale, stipulati dopo il 15.08.2009,
possono essere disdetti alla loro scadenza naturale, oppure dopo i primi 5 anni.
La disdetta va inoltrata almeno 60 giorni prima della scadenza per raccomandata con
avviso di ricevimento.
I contratti dei rami danni con una durata annuale possono essere disdetti annualmente
con preavviso di 60 giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento; in caso
contrario il contratto si rinnova tacitamente una o più volte per un anno o al
massimo per due anni.
Di regola è possibile esercitare il diritto di recesso dal contratto anche in caso
di sinistro.
Per sicurezza è utile leggere le condizioni contrattuali.
I sottoelencati tipi di polizze sono detraibili fino ad un importo complessivo annuo di
€ 630,00 * anche se stipulati a favore di familiari fiscalmente a carico.
Tipo di Polizza | Polizze stipulate o rinnovate fino al 31.12.2000 | Polizze stipulate o rinnovate dopo il 31.12.2000 |
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polizze vita caso morte | detraibili | detraibili |
polizze caso vita, miste, rivalutabili, capitalizzazioni, index e unit linked | detraibili solo con durata non inferiore a 5 anni e senza possibilità di ottenere prestiti | detraibili solo per la parte di premio relativa alla copertura del rischio morte e invalidità permanente qualificata (superiore al 5%) |
polizze infortuni ** | detraibili | detraibili solo per la parte di premio relativa ai casi di morte e invalidità permanente qualificata (superiore al 5%) |
polizze malattia | non detraibili | detraibili solo per la parte di premio relativa al caso di invalidità permanente qualificata (superiore al 5%) |
polizze che coprono il rischio della non autosufficienza (LONG TERM CARE) | non detraibili | detraibili solo con garanzia della copertura per l'intera vita dell'assicurato senza possibilità di recesso da parte dell'impresa |
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